Max.
Andiamo per ordine appunto e spieghiamo di che cosa si parla:
Codice Penale.
Art. 416-ter.
Scambio elettorale politico-mafioso.
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014.
Ma non ci limitiamo solo al singolo articolo del codice.
Prendiamo in esame Tutta la Legge che come ben si verdrà prevede
normative molto più tipicizzte per questo reato di come invece lo era in precedenza.
QUIEstrapolo solo un passaggio:
"L’intenzione di chi ha scritto la nuova legge è creare una condotta tipica a sé, quella appunto del voto di scambio. Se il politico offre al mafioso denaro o altra utilità in cambio di voti, avrà una pena da 4 a 10 anni. Se poi emerge che questa relazione è più strutturata e va oltre, allora si configureranno altri reati (come il concorso esterno o lo stesso 416 bis) che faranno aumentare la pena per il politico."
Leggiamole bene le cose, non come conviene a Grillo & Co.
che di codice penale ne capiscono quanto io ne capisco di astrofisica.