Tema Libero

Cassazione: scaricare non è reato

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Ghey
view post Posted on 21/1/2007, 00:15     +1   -1




Una sentenza chiarisce i termini per i quali si può essere perseguiti per certi download. E quelli per i quali non è contestabile alcun reato.

Roma - Ancora una sentenza in materia di diritto d'autore, software e download. Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge diritto d'autore (la famigerata n. 633/41).

L'attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono "assestate" sulle seguenti versioni: l'art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

L'art. 171 ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli...
I giudici dei procedimenti precedenti avevano ravvisato entrambi i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un PC esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a loro volta altro materiale informatico sul server stesso.

La punibilità degli imputati era basata sull'osservazione che l'attività da loro posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei programmi relativi alle opere protette - violazione del diritto d'autore per trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d'autore in quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità a favore dei terzi) con fini di lucro.

... secondo la Cassazione invece...
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all'art. 171 bis - in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.

Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti il legislatore, che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d'autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha messo in risalto la netta distinzione tra i due concetti.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poiché le attività sono state effettuate gratuitamente.

Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.

Interessante conclusione anche alla luce della continua incertezza vigente nella materia.

Avv. Valentina Frediani

(Punto Informatico)
 
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red5lion
view post Posted on 21/1/2007, 00:33     +1   -1




L'ho letto anche io...

Chissà adesso cosa dirà la RIAA.... o la BSA....
 
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_basura_
view post Posted on 21/1/2007, 15:43     +1   -1




azzi loro cosa dicano...
 
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view post Posted on 21/1/2007, 15:47     +1   -1
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Calma, gente: la questione non mi pare ancora del tutto chiarita....

http://punto-informatico.it/pm.aspx?m_id=1...id=1854433&r=PI
 
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nuer_uto
view post Posted on 25/1/2007, 13:28     +1   -1




qualche informazione in più..

http://www.jugo.it/modules.php?name=News&f...rticle&sid=5055

CITAZIONE
P2P: la legalità si ferma al copyright


Scaricare musica e film da Internet non è più reato? Le cose non stanno proprio così. Nei giorni scorsi, una sentenza della Cassazione ha indicato che non c'è scopo di lucro e profitto quando si verifica uno scambio di opere tra più fruitori ''senza che si richieda a loro carico in compenso di contenuto pecuniario''. L'assoluzione di due studenti torinesi da parte della terza sezione penale della Corte di Cassazione non deve però trarre in inganno.
E' la FIMI, la federazione dell'Industria Musicale Italiana, a chiarire che il file sharing, o se volete il P2P, rimane illegale se si scambiano contenuti protetti dal diritto d'autore. Allora, prima di ''mungere'' contenuti protetti da copyright attraverso eMule o altre piattaforme peer to peer, è bene sapere che ''nessuna modifica introdotta dalla sentenza della Cassazione: il file sharing di opere protette resta reato''.

La FIMI ricorda infatti che la sentenza della Corte di Cassazione Sezione III Penale, 9 gennaio 2007 (dep.), n. 149 si riferisce alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla Legge 248/2000, dal successivo recepimento della Direttiva Europea sul Copyright, nel 2003 e dal decreto legge Urbani nel 2004 e poi convertito in legge nel 2005. Si tratta di provvedimenti che hanno, in realtà, modificato in successione la legge 633/41 sul diritto d'autore.

''Al fine di chiarire l'attuale situazione e i comportamenti oggetto di rilevanza penale - sottolinea la Federazione - a parte i profili di responsabilità civile, sempre tutelati, si conferma che le norme in vigore colpiscono, con diversi livelli di intensità sia chi scarica, sia chi condivide. Chi scarica semplicemente, lo ricordiamo, rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall'art. 174-ter l. 633/41. Per chi mette in condivisione opere protette occorre, invece, distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto. Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti. Chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'art. 171, comma 1, lett. a-bis).

 
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4 replies since 21/1/2007, 00:15   38 views
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